La Corte di Appello di Bari, ancora una volta è tornata sulle questioni legate al tema della nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, dichiarando la nullità assoluta delle stesse con la sentenza n°45/2020.
Il merito della causa è un’opposizione all’ esecuzione, con riferimento al precetto di notifica per un mutuo fondiario a garanzia, del quale i quattro appellanti erano stati costretti (nonostante avessero già concesso ipoteca di primo grado sul complesso industriale del valore di 4 volte superiore alla somma concessa) ad agire per accettare l’ impugnata fideiussione.
In pratica, la Corte ha ribadito:
- La propria competenza (e non quella delle sez. specializzate del tribunale) nella ipotesi di eccezione di nullità della fideiussione tesa a impedire l’ azione esecutiva nei confronti dei fideiussori.
- Dunque gli appellanti, in udienza davanti alla Corte di Appello di Bari, ribattevano la nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, delle differenti fideiussioni sottoscritte in violazione della normativa antitrust.
- Il rilievo dell’ eccezione di nullità è dunque possibile anche in appello ogni volta che il contratto rappresenti l’ elemento della pretesa dedotta in giudizio.
Rispetto alla nullità di una fideiussione, schema ABI, non vi sono impedimenti al diritto della parte di poterla sollevare, ovvero del Giudice di poterla rilevare in via autonoma e d’ ufficio.
Quindi il provvedimento n°55 del 2005 di Banca d’ Italia, deve essere ormai fatto conosciuto dal giudice.
Il provvedimento consente il diritto, sia degli imprenditori che dei consumatori, a sollevare eccezioni di nullità della fideiussione conclusa, in conformità ad un’intesa limitata della concorrenza.
La sentenza della Corte di Appello ha il merito di:
- aver ricostruito, attraverso un ragionamento complesso, la normativa e il percorso giuridico fino ad oggi seguito dai giudici di merito.
- Indicando i punti salienti, oltre ad aver affrontato i vari dibattiti sul tema, offrendo valide ragioni per sollevare, sia in via di eccezione che di azione, la nullità totale delle fideiussioni schema ABI.

